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SRLS, società a responsabilità limitata semplificata

16/07/2018

Recentemente il legislatore, similmente ad altri ordinamenti giuridici, ha tentato di espandere la possibilità, anche per gli imprenditori con volumi di affari di ridotte dimensioni, di adottare la tipologia societaria della Srl che garantisce la responsabilità limitata al capitale versato, cercando di ridurre i costi iniziali di costituzione e anche attenuando le garanzie civilistiche a tutela dei creditori. E' stata quindi introdotta[1] la S.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.). Le Srls devono essere obbligatoriamente costituite rispettando lo statuto previsto dal decreto ministeriale[2] al fine di beneficiare di alcune agevolazioni quali l’esenzione da bollo, dai diritti di segreteria e dall’onorario notarile. Il costo di apertura si limita ai 200 euro di imposta di registro e alle tasse camerali.

 

Alle SRLS possono partecipare soltanto persone fisiche a prescindere dall’età mentre gli amministratori possono essere anche scelti fra soggetti estranei alla compagine sociale, il capitale deve essere interamente versato nelle mani dell’amministrazione anche se può essere di un solo euro e nella denominazione sociale deve essere riportata la dicitura “società a responsabilità limitata semplificata”.

 

Il legislatore dopo aver introdotto la S.r.l.s., è intervenuto anche a modificare le modalità di costituzione della S.r.l. ordinaria.

In precedenza per costituire una S.r.l.  era necessario un capitale sociale di € 10.000 che doveva essere versato per almeno il 25% presso un conto bancario vincolato intestato alla società al fine di assicurare i creditori sociali dell'esistenza di una seppur minima garanzia.

Ora il nuovo art. 2464 c.c. prevede che il versamento di almeno il 25% del capitale sociale possa avvenire direttamente nelle mani dell’organo amministrativo.

Inoltre, l’art. 2463 c.c., ora prevede che “l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno ad un euro[3]. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione”.

Il capitale sociale minimo è stato quindi ridotto ad un solo euro, anche se il comma 5 dello stesso articolo dispone che “la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari ad un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione”.

Quindi se una s.r.l. ha un capitale di euro 10.000 dovrà accantonare il 5% degli utili netti annuali alla riserva legale fino all’importo di euro 2.000 (ai sensi dell'art.2430 del c.c.) mentre in una s.r.l. con capitale di 1 euro si dovrà accantonare il 20% degli utili netti annuali fino al raggiungimento dell’importo di 9.999 euro.

A seguito delle modifica alla disciplina delle Srl ordinarie i benefici della Srls si limitano solo ai minori costi di apertura della società.

 

 

[1] decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27,  definitivamente disciplinata con il D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni con la Legge n. 99/2013 il quale ha anche abrogato la S.r.l. a capitale ridotto (SRLCR) con la conversione ex lege in società a responsabilità limitata semplificate (SRLS).

[2] 23 giugno 2012, n. 138 e dal D.L. 76/2013.

[3] In ogni caso come illustrato dal Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 892-2013/I, la modifica successiva al di sopra o al di sotto del limite dei 10.000 di capitale sociale non determina alcuna modifica societaria ma rappresenta solamente una soglia rilevante in tema di riserva legale.