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SCIA, segnalazione certificata di inizio attività

Sulla base dell’art.18 del D.Lgs. n. 114/1998, l’attività commerciale di vendita online di beni (e-commerce indiretto) nei riguardi del consumatore finale è assimilata al commercio al dettaglio e ad essa si applicano le disposizioni previste per la “vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione”.

 

L’inizio dell’attività di vendita online sarà dunque assoggettata (art. 68 del D.Lgs. n. 59/2010) alla presentazione presso il Comune dove è stabilita la sede legale del Modello di comunicazione denominato Com6Bis – Commercio elettronico tramite SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

 

Nel modello SCIA da presentare al Comune, dovranno essere indicati il settore merceologico scelto e l’attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali in forma di autodichiarazione. Si ricorda che in determinati settori specifici occorre il possesso di ulteriori requisiti da verificare anche in base alle previsioni del singolo Comune. Per l’e-commerce diretto (quale la vendita di App) trattandosi di prestazioni di servizi e quindi non assimilabili alle vendite per corrispondenza, non è previsto tale obbligo.

 

L’ente preposto al ricevimento delle S.C.I.A. è il Comune, Sportello Unico Attività Produttive. L’invio deve essere eseguito esclusivamente per via telematica certificata; le SCIA presentate in forma cartacea saranno considerate irrecivibili e quindi inefficaci. La pubblica amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento, accertare il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati.