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Obbligo fatturazione nel commercio elettronico indiretto

13/09/2018

Il commercio elettronico indiretto rientra in una delle forme speciali di vendita al minuto di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 114/1998. Esso si caratterizza per il fatto che la vendita di beni avviene con modalità telematiche, mentre la consegna avviene con i canali tradizionali, corriere, vettore o servizio postale. Il pagamento del corrispettivo legato alla vendita può avvenire sia con canali telematici che tradizionali.

 

La disciplina IVA ed i connessi adempimenti sono differenti, a seconda che si tratti di:

- cessioni effettuate in Italia;
- cessioni intracomunitarie o acquisti intracomunitari;
- esportazioni o importazioni.

 

E in base ai soggetti che prendono parte al processo di vendita, il commercio elettronico indiretto può essere classificato come segue:

- business to consumer (B2C): si tratta delle transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali;

business to business (B2B): si tratta dell’insieme delle transazioni commerciali effettuate tra imprese.

 

VENDITA A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

L’e-commerce “indiretto” è assimilato alle vendite per corrispondenza e, quindi, ai fini della fatturazione vale la regola sancita dall’art. 22, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972 dove espressamente si legge che

L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”

Dunque, in caso di vendita di beni materiali online, non sussiste alcun obbligo, per il cedente, di emettere fattura, salvo il caso in cui il cliente ne richiede espressamente l’emissione. Inoltre, non sussiste nemmeno obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale. La semplificazione anzidetta è anch’essa sancita a livello legislativo dall’art. 2, comma 1, lett. oo) del D.P.R. 696/1996, dove è disposto che “Non sono soggette all’obbligo di certificazione le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni.”page1image3677088page1image3677712

Nonostante le predette semplificazioni, resta fermo l’obbligo di annotazione dell’operazione sul registro dei corrispettivi. Resta, altresì fermo l’obbligo di accompagnare la merce venduta con documento di trasporto.

Poiché il cliente può chiedere l’emissione della fattura, è necessario che il sito Internet dell’impresa venditrice sia predisposto in modo tale che sia possibile, per l’acquirente, effettuare la relativa opzione e, conseguentemente, indicare i dati necessari per la fatturazione, tra i quali il suo codice fiscale. Il venditore si limita ad annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, Iva compresa, nel registro dei corrispettivi (art. 24 del Dpr 633/1972). L’annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. L’operazione si considera effettuata all’atto della consegna o della spedizione dei prodotti, salvo che anteriormente venga eseguito il pagamento del corrispettivo o venga emessa fattura. Nel caso di utilizzo della carta di credito, il pagamento del corrispettivo si considera effettuato quando il cliente inserisce i dati della sua carta di credito nel formulario informatico messo a disposizione dall’impresa venditrice e, cliccando il tasto invio, dispone il pagamento. Se, a richiesta dei clienti, sono state emesse fatture immediate, i relativi importi (al lordo dell’ imposta) devono essere compresi nell’ ammontare complessivo giornaliero; sul registro dei corrispettivi è però necessario indicare: “comprese le fatture dal n. al n. (Circolare 3 del 15 gennaio 1973 dell’Agenzia delle Entrate)”.

Nel caso di reso di merce (ove non sia stata emessa la fattura di vendita) il venditore è abilitato a rettificare in meno l’Iva dovuta solo se è possibile individuare il collegamento tra la vendita originaria e la successiva restituzione della merce.

Nella Risoluzione 274/E del 5 novembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate viene affermato che, a tale scopo, il venditore deve tenere i documenti dai quali risultino: • le generalità del soggetto acquirente • l’ammontare del prezzo rimborsato • il codice di bene ceduto • il codice di reso. Inoltre, mediante la corretta tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, in sede di verifica fiscale, deve essere possibile rilevare la movimentazione fisica del bene che è stato oggetto di restituzione (sembra ragionevole ritenere che la procedura sopra indicata possa essere espletata anche nel caso di imprese non tenute alla contabilità di magazzino). Ove, invece, sia stata emessa fattura di vendita, l’impresa venditrice è abilitata a recuperare l’Iva addebitata mediante emissione di nota di variazione in diminuzione, secondo quanto previsto dall’art. 26 del Dpr 633/1972.

 

VENDITA A CONSUMATORI FINALU DI ALTRI PAESI UE

La Direttiva 2006/112/CE (artt. da 32 a 34) fissa la regola generale in base alla quale, nel caso di cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore, dall’acquirente o da un terzo, dall’Italia ad altro Paese UE, l’operazione si considera effettuata nel Paese di partenza.

Nella vendita a consumatori finali, o a soggetti ai medesimi assimilati, di altro Paese UE, occorre distinguere a seconda dell’ammontare dei corrispettivi dei beni venduti, nel corso di un anno solare, nel singolo Paese membro considerato:

  • sino a una determinata soglia (variabile a seconda del Paese UE di destinazione),l’operazione si considera effettuata nel Paese di partenza e si applica l’Iva del Paese di partenza;

  • oltre tale soglia l’operazione si considera effettuata nel Paese di arrivo e occorre applicare l’Iva del Paese di arrivo.

    Nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate risulti inferiore al limite stabilito nel Paese UE di destinazione, il cedente è tenuto ad applicare l’Iva italiana. In tale evenienza l’impresa italiana, in linea teorica, potrebbe limitarsi ad annotare il corrispettivo nel registro dei corrispettivi (art. 24 del Dpr 633/1972). Tenuto tuttavia conto dell’esigenza di tenere sotto controllo le vendite nei singoli Paesi UE, al fine di dimostrare il superamento o meno della soglia all’amministrazione finanziaria italiana (ed eventualmente a quella estera, in caso di eventuale richiesta a seguito dell’applicazione delle procedure di mutua assistenza tra Paesi UE in tema Iva), sarebbe opportuno procedere all’emissione della fattura anche per le operazioni in oggetto. Nel caso di superamento della soglia in corso d’anno, l’operazione che ha comportato il superamento e quelle successive devono essere gestite con la posizione Iva da aprire nel Paese del consumatore finale (si veda in merito l’art. 14 del Regolamento UE 282/2011 e l’art. 33 della Direttiva 2006/112/CE). L’impresa italiana, è abilitata a optare per l’applicazione dell’Iva del singolo Paese di destinazione; tale opzione ha effetto fino a quando non viene revocata e, in ogni caso, vale per almeno 3 anni.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle vendite a distanza effettuate in ciascun Stato membro abbia superato nell’anno precedente, o superi nell’anno in corso, il limite di 100.000 euro (o l’eventuale minor importo stabilito nello Stato membro di destinazione, quale risulta dalla tabella consultabile sul seguente sito della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat _community/vat_in_ec_annexi.pdf ), la società italiana deve aprire una posizione Iva in tale ultimo Stato membro (con identificazione diretta, oppure, laddove consentito, a mezzo di rappresentante fiscale) e, tramite tale posizione, sulle cessioni deve addebitare l’Iva locale.

Nel caso di reso della merce se sulla cessione è stata applicata l’Iva italiana, è possibile utilizzare la procedura descritta per la vendita a consumatori finali italiani, se sulla cessione è stata applicata l’Iva del Paese di destinazione, è possibile applicare la procedura per la vendita a consumatori finali di altri Paesi UE - sopra soglia.

Attenzione alla presenza della merce nel MAGAZZINO di un paese membro:

Nel caso in cui la merce sia in giacenza presso un magazzino in un Paese Membro per poi essere successivamente ceduta al cliente estero (caso per esempio di AMAZON) la società italiana pur non superando le soglie, deve aprire una posizione Iva nello Stato membro dove è presente la merce (con identificazione diretta, oppure, laddove consentito, a mezzo di rappresentante fiscale) e, tramite tale posizione, sulle cessioni deve addebitare l’Iva locale.

La questione, in ambito comunitario, è regolata dall’art.41 del D.L. 331/1993. La lettera c) del comma 2, assimila alle cessioni intracomunitarie anche l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo o da terzi per suo conto. Da un punto di vista pratico è necessario dotarsi di un rappresentante fiscale o di una identificazione diretta nel Paese estero in modo da poter applicare il reverse charge sulla fattura non imponibile art. 41 D.L. 331/1993 che emettiamo dall’Italia. Inoltre, sia il soggetto cedente che la propria posizione iva devono presentare rispettivamente il modello Intrastat cessioni e Intrastat acquisti. Si tratta, a ben vedere, di fatturazioni che rilevano solamente sotto il profilo dell’Iva essendo assente qualsiasi implicazione di tipo reddituale. L’art.43, co. 4, D.L. 331/1993 chiarisce che la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. Queste operazioni non generano plafond in quanto non costituiscono delle cessioni intracomunitarie propriamente dette bensì delle cessioni interne ad esse assimilate. Un deposito utilizzato esclusivamente per lo stoccaggio delle merci non costituisce una stabile organizzazione nel paese estero; di conseguenza, non esistendo la stabile organizzazione, non sussiste la potestà impositiva dello stato estero. Il deposito non rileva quindi ai fine delle imposte dirette.

 

VENDITA A CONSUMATORI FINALI E BUSINESS DI PAESI EXTRA-UE

In questo caso la distinzione tra clienti business o privati perde di utilità, in quanto la cessione con spedizione a cura del venditore sarà all’esportazione in entrambi i casi e la fattura sarà emessa senza applicazione dell’Iva in quanto “Non imponibile ad Iva ai sensi dell’art. 8, lett. A, D.P.R. 633/72”. E’ in questi casi bene ricordare che la conservazione della prova di avvenuta esportazione dovrà essere tassativamente raccolta mediante stampa dal sito dell’Agenzia delle Dogane dell’esito dell’interrogazione MRM proveniente dalla copia della bolletta doganale di esportazione che il vettore restituirà al venditore dopo aver espletato le formalità doganali di esportazione.

Nel caso in cui il cliente estero, una volta visionati i beni, receda dal contratto e restituisca gli stessi all’ impresa italiana, ad esempio, a spese di quest’ ultima, questa dovrà provvedere a: curare l’esportazione dal Paese estero o curare il rientro in Italia, dichiarando i beni per l’importazione definitiva, oppure adottando la soluzione del rientro in franchigia doganale di cui all’art. 68, c. 1, lett. d, del Dpr 633/1972. In tale evenienza, l’impresa italiana, ai sensi dell’art. 26, c. 2, Dpr 633/1972, ha la facoltà di 1) emettere nota credito ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. a, Dpr 633/1972, a storno (totale o parziale) della fattura previamente emessa (soluzione consigliata) oppure 2) di limitarsi a gestire il reso in contabilità generale (e in contabilità di magazzino).

 

VENDITA A CLIENTI BUSINESS INTRA-UE

Se un soggetto italiano cede il bene ad un soggetto passivo IVA UE e invia il bene stesso in un altro Paese UE si configura un’operazione intracomunitaria. Di conseguenza si applicheranno tutte le disposizioni previste in materia di scambi intracomunitari previsti dal D.L. n.331/93.

 

Siete invitati a prendere contatto con lo Studio prima possibile al fine di approfondire l’argomento e scegliere la procedura operativa migliore a seconda delle vostre esigenze.

Di seguito alcuni prospetti di dettaglio. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.