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Nuove comunicazioni IVA per chi vende tramite E-Commerce

Con l'articolo 131 del Decreto Crescita 2019 è stato definito entro fine ottobre 2019 un nuovo adempimento IVA sui gestori delle piattaforme digitali (soggetti che svolgono attività di e commerce indiretto), il primo invio dei dati dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2019.

La prima comunicazione dovrebbe comprendere:

  • le vendite a distanza di qualsiasi categoria di beni (quindi non servizi, software e app) facilitate dalle piattaforme nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 2019;
  • le medesime operazioni, per il periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, seppur limitatamente alle sole cessioni aventi per oggetto prodotti elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop).

La comunicazione riguarda i soggetti passivi che, tramite l’uso di “un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi”, facilitano:

  • sia vendite di beni all’interno dell’Unione europea;
  • sia vendite di beni importati da Stati extra Ue

I soggetti obbligati alla comunicazione dovranno trasmettere all’Agenzia stessa, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme digitali, i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Dall’obbligo della comunicazione – secondo la previsione del comma 3 dell’art.13 del Decreto Crescita – non deriva solo un obbligo di natura informativa, ma anche una responsabilità relativamente al soggetto passivo che gestisce la piattaforma on-line. Infatti, è a suo carico l’obbligo del versamento dell’IVA se non trasmette i dati presenti sulla piattaforma o li trasmette in modo incompleto qualora non riesca a dimostrare che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Dunque, il soggetto passivo gestore del mercato virtuale diventa anche debitore di imposta solo in relazione a determinate vendite per le quali non esegue l’iter connesso alla nuova comunicazione in modo corretto e completo.

La comunicazione dovrà effettuarsi trimestralmente in via telematica, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.

Come di consueto, per la trasmissione dei suddetti dati sarà possibile utilizzare i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche previste nel provvedimento stesso. L’invio potrà essere effettuato anche avvalendosi di intermediari abilitati. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, si identificheranno direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.

Siete invitati ad accertarvi fin da subito di poter produrre, attraverso i software delle vostre piattaforme, il file conforme alle specifiche tecniche pubblicate dall’ Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+del+31+luglio+2019+new+vendita+a+distanza)

Gli onorari dello studio relativi al controllo dei file con il software dell’Agenzia delle Entrate e l’invio della comunicazione ammontano ad euro 50,00 a invio; per qualsiasi ulteriore supporto, restiamo naturalmente a vostra disposizione e valuteremo gli onorari in base alle singole esigenze.

 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Dott. Dario Grilli

 

1La comunicazione è disciplinata dall’art. 13 comma 1 del DL 34/2019 (conv, L. 58/2019) e, alla luce di quanto stabilito nel provv. Agenzia delle Entrate n. 660061/2019