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Contenuti proprietari e licenza d'uso delle App

11/06/2018

Le vendite che avvengono attraverso gli “store” (appositi negozi virtuali di App) in relazione ai contenuti acquistati si possono distinguere in due grandi categorie:

  • contenuti proprietari quali la musica, i film, e i libri in formato digitale
  • contenuti software in licenza d’uso, come le app

Le App possono essere ricondotte giuridicamente ai programmi per elaboratori, in quanto costituite da una serie di istruzioni impartite ad una macchina per conseguire determinati risultati (c.d. software applicativo).

 

Lo sviluppatore cede la concessione ad utilizzare l’app, non il diritto d’autore. La cessione del diritto d’autore delle app non è specificamente disciplinata dalla Legge sul diritto d’autore ma è riconducibile ai principi generali del diritto (quindi dalle norme del codice civile sui contratti in genere) ed è definibile come contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’app o licenza.

La licenza (o contratto d'uso), in ambito informatico è il contratto con il quale il titolare dei diritti di sfruttamento economico sul software (chi ha il diritto d'autore), definisce il regime giuridico di circolazione e le limitazioni nell'utilizzo e nella cessione dell'opera.

Secondo la normativa europea la licenza dell’opera dell’ingegno è imposta da chi detiene il diritto d'autore e il titolare dei diritti di sfruttamento economico è l’unico legittimato a invocare la tutela giuridica garantita dalla normativa.

 

L'autore, unico titolare dei diritti sull'opera creata, ha, quindi, la facoltà di  stabilire i differenti regimi d’uso e di circolazione, prevedendo per esempio anche per lo stesso software diverse versioni a seconda del tipo di utente.

 

L'autore ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto di autore L.D.A.) manterrà sempre la paternità dell’opera e potrà quindi vantarne in modo assoluto ed intrasmissibile i relativi diritti, avrà però la possibilità tramite la licenza di stabilire cosa trasferire, sino a comprendere tutti i diritti di utilizzazione economici e di sfruttamento, oltre a quelli di modifica, traduzione, integrazione, anche modificandone il contenuto o il nome.

 

Normalmente, tuttavia, lo sviluppatore stipula con gli store un contratto avente una portata più limitata in quanto non si trasferisce l’intera app con la possibilità di intervenire su di essa, sul prezzo o sul mercato, ma solo il diritto a rivenderla per l’uso esclusivo.

 

Da un punto di vista strettamente giuridico, il diritto d’autore italiano impone, per la cessione dei diritti d’autore sul software, la forma scritta rendendo, quindi, di dubbia legittimità diverse forme di accettazione della licenza differenti da quella scritta (ad esempio l’accettazione tramite sito web) delle clausole del codice sorgente. In questo caso la licenza è accettata implicitamente con l'utilizzo del software; in pratica se si usa il software vuol dire che si accetta anche la licenza, mentre se non lo si usa vuol dire che non la si accetta.

In realtà, l’accettazione da parte dell’utente finale avviene in maniera indiretta ed implicita conseguentemente all’utilizzo del software e all’accettazione del contratto  con gli store.

La classificazione delle App quale software elimina, quindi, alla radice le problematiche relative allo sfruttamento economico del diritto di autore essendo lo stesso disciplinato dal contratto di licenza imposto dallo store nel quale è venduta.