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Iscrizione al VIES per acquisti o vendite INTRAUE

16/07/2018

Fra gli adempimenti iniziali degli sviluppatori di App da effettuare al momento della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA rientra l’iscrizione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati (VIES) allo svolgimento delle operazioni in ambito UE. Per svolgere operazioni con operatori comunitari è infatti richiesta un’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’obbligo inserito dall’art. 27, D.L. n. 78/2010 (adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria volta al contrasto delle frodi IVA in ambito UE), che ha modificato l’art. 35, D.P.R. n. 633/72.

 

L’iscrizione nel VIES è necessaria per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti aventi lo status di soggetti passivi IVA ai fini degli scambi intracomunitari, in modo da qualificare correttamente le cessioni o prestazioni effettuate o ricevute.

La scelta d’scrizione al VIES può avvenire sia in sede di apertura della partita IVA sia successivamente, qualora sorga l’esigenza di effettuare operazioni intraUE successivamente all’apertura ed inizio attività.

 

Nel caso d’iscrizione al Vies in sede di inizio attività la manifestazione di volontà va comunicata direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero mediante la Comunicazione Unica. Per manifestare la volontà di iscriversi al VIES deve essere compilato (sia che si tratti del modello AA9, per le imprese individuali o i lavoratori autonomi, sia che si tratti modello AA7, per i soggetti diversi) il campo   “Operazioni Intracomunitarie”, indicando l’ammontare delle operazioni presunte sia di vendita che di acquisto anche nel caso in cui le stesse risultino costituite da sole prestazioni di servizi intraUE, soggette ad IVA nello Stato di destinazione ai sensi dell’art. 7-ter.

 

Nel caso d’iscrizione successiva al VIES, occorre presentare (direttamente, a mezzo raccomandata o PEC) ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate una specifica istanza dove viene indicato l’ammontare presunto degli acquisti e delle cessioni intraUE.

Dal 26 Marzo 2014 è altresì possibile iscriversi al VIES mediante istanza telematica diretta previo ottenimento delle credenziali di iscrizione a Fisconline o Entratel.

 

L’Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, verifica la completezza e correttezza dei dati ed in base ai fattori di rischio da parere positivo all’iscrizione con decorrenza a partire dal 31° giorno successivo a quello dell’attribuzione della partita IVA o della ricezione dell’istanza.

Entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione d’inizio attività o dell’istanza, gli uffici territorialmente competenti effettuano ulteriori, specifici approfondimenti che rappresentano il necessario completamento dell’analisi svolta nei primi 30 giorni al fine di verificare la mancanza di rischi di finalità evasive.

 

Può essere verificata l’avvenuta inclusione della propria posizione nell’Archivio VIES, verificando nei sistemi d’interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero d’identificazione IVA attribuitogli ai seguenti link:

http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

 

L’iscrizione al VIES è quindi fondamentale per tutti gli operatori che effettuano transazioni online tramite internet.

 

Gli sviluppatori di App che intendono vendere le proprie App tramite App Store e Google Play devono quindi indicare un volume di vendite previste ed iscriversi al VIES.

 

Gli acquisti in ambito UE da operatori soggetti IVA sono, infatti, assoggettati al sistema dell’inversione contabile (REVERSE CHARGE) ovvero, la fattura ricevuta dall’acquirente nazionale non assoggettata ad IVA dovrà, a cura dello stesso acquirente, essere integrata dell’IVA nazionale.

Nel caso tuttavia, l’acquisto sia effettuato da soggetti non iscritti al VIES, anche se titolari di Partita IVA, esso è equiparato ad un acquisto effettuato da consumatore finale e la fattura di vendita comprenderà l’IVA paese del prestatore, che verrà esposta e addebitata in fattura e versata direttamente dal venditore (non risulterà quindi detraibile per l’acquirente).

 

La mancata iscrizione nel VIES determina il venire meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale loro proprio, in quanto il soggetto non può essere considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie.

 

Le sanzioni applicabili vanno dal 100 al 200 per cento dell’imposta non applicata, con minimo di € 516 per operazione.